STATUTO
Articolo 1 - Denominazione e sede
1.1 È costituita, regolata dalle norme contenute nel presente atto nonché da quelle del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), oltreché dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l’Associazione denominata “Associazione Italiana della Tiroide” in breve AIT. L'AIT è stata costituita con atto pubblico il giorno 15 Dicembre 2006, presso il Notaio Mario Bulgarelli in Mirandola (MO) (atto numero 979, Serie 1). 1.2 A decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “AIT ETS” oppure “Associazione Italiana Tiroide Ente del Terzo Settore”. 1.3 L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 1.4 L’Associazione non può esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 2.3. 1.5 L'Associazione non ha, tra le finalità istituzionali, la tutela sindacale dei Soci e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale. 1.6 La sede dell’Associazione è posta in Pisa, via Paradisa n. 2. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
Articolo 2 - Scopi ed attività
2.1 L’Associazione AIT ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. Essa ha carattere scientifico è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. AIT è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in particolare della - “ricerca scientifica di particolare interesse sociale”; - “formazione post universitaria”; - “organizzazione e gestione di attività culturali di interesse generale” inerenti al campo della “tireologia” favorendo le relazioni fra i professionisti che si dedicano alla ricerca, alla clinica, alla sperimentazione, alla diagnosi o alla cura in tutti i settori della “tireologia” e delle attività comunque ad essa connesse o integrate.
2.2 Più in particolare essa si propone:
a. lo studio interdisciplinare della ghiandola tiroidea e delle sue affezioni;
b. di promuovere la conoscenza, la ricerca scientifica e l’aggiornamento della tireologia con corsi, convegni, seminari, aggiornamento informatico - telematico, anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali;
c. di indire annualmente il congresso scientifico dell’AIT;
d. di favorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione con cultori della materia e con altre Società scientifiche;
e. di occuparsi dell’educazione e della formazione continua degli operatori della sanità in particolare nel campo della tireologia;
f. di gestire eventi che costituiscano titolo per l’acquisizione dei “crediti formativi” per gli operatori della sanità;
g. di proporre e sostenere le attività di aggiornamento continuo e nuovi crediti formativi;
h. di promuovere iniziative di informazione e aiuto per i pazienti tireopatici;
i. di dotarsi di un proprio sito web che rappresenti il mezzo ordinario di comunicazione di interesse generale e di diffusione dei risultati delle attività scientifiche dei Soci;
l. di studiare da un punto di vista epidemiologico le malattie della tiroide, con particolare riguardo alla sorveglianza dei disturbi da carenza iodica e dell’ipotiroidismo congenito, attraverso una rete di responsabili regionali come da indicazioni ministeriali.
2.3 Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, l’Associazione può esercitare, purché in via secondaria e nel rispetto dell’art. 6 del C.T.S., anche attività diverse, non prevalenti e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale di cui ai commi precedenti, ivi comprese le attività svolte nel programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, rispetto allo svolgimento di tali attività.
2.4 Per sostenere le proprie iniziative istituzionali, l’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’ art. 7 C.T.S., il cui ricavato verrà utilizzato e rendicontato con le modalità previste dalla Legge e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Tutte le risorse finanziarie e gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali.
2.5 È vietata la distribuzione diretta o indiretta degli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell’art. 8 C.T.S..
2.6 L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: - principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla massima partecipazione degli Associati alle attività e decisioni dell’Ente, nonché alle elezioni degli Organi statutari con votazione a scrutinio segreto anche se elettronico e durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell’Assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, dei bilanci preventivi e consuntivi; regolamentazione delle convocazioni delle assemblee e degli altri organismi associativi, nonché le modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi deliberano; - principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite pubblicazione.
Articolo 3 - Soci
3.1 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione
3.2 Possono far parte dell’AIT, senza limitazioni, le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, che svolgano attività nel campo della fisiopatologia e clinica della tiroide, anche se non in via esclusiva, che condividano le finalità dell’Associazione e che intendano partecipare alle sue attività con le proprie competenze, conoscenze e la propria opera. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3.3 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Si distinguono le seguenti categorie di Soci:
- Soci ordinari
- Soci onorari
- Soci juniores
3.4 Sono ammessi come Soci ordinari gli studiosi e i cultori della materia che ne facciano espressa domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e controfirmata da 2 (due) Soci ordinari, e corredata dal proprio curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che dovrà essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci juniores pagano una quota ridotta del 50% (cinquanta per cento). Le domande scritte di ammissione all’Associazione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservare il presente Statuto. Sono Soci onorari studiosi di chiara fama italiani e stranieri: la loro nomina è proposta all’unanimità dal Consiglio Direttivo ed è approvata dall’Assemblea. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale. Sono Soci juniores gli specializzandi, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia di età inferiore ai 35 (trentacinque) anni.
3.5 La qualifica di Socio è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.
3.6 I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) per recesso. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
b) in caso di morosità, pronunciata dal Consiglio Direttivo, derivante dal mancato versamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno.
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, contro il socio, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
Il Consiglio Direttivo comunica il proprio provvedimento motivato entro sessanta giorni; chi ha ricevuto il provvedimento, negli ulteriori sessanta giorni successivi, può fare appello all’Assemblea, in occasione della prima convocazione utile. Nel caso di azioni ritenute scorrette e/o disonorevoli compiute da un Socio e in attesa del pronunciamento del Consiglio Direttivo di cui al punto c) del presente articolo, il Presidente può emanare un provvedimento di sospensione temporanea a titolo cautelativo, da comunicare per iscritto al Socio interessato.
Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci
4.1 È specifico dovere di ciascun Socio osservare e far osservare il presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione. I Soci hanno l'obbligo di trasmettere alla Segreteria dell’Associazione ogni possibile conflitto di interesse che sarà regolato dal Consiglio Direttivo.
4.2 I Soci dell’Associazione hanno il diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• esaminare i libri sociali;
• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
• prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
• partecipare alle assemblee.
Al momento della candidatura alle cariche sociali, i Soci sottoscrivono idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità, nonché sull’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito all’eventuale decadenza.
4.3 I Soci dell’Associazione hanno il dovere di:
• rispettare gli scopi dell’Associazione, osservando le norme di Legge e del presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo;
• Collaborare con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità associative.
• versare la quota associativa secondo quanto previsto nel presente Statuto, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
4.4 I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e
conseguentemente non possono pretendere alcunché dall’Associazione, così come in caso di recesso, di morte o di esclusione. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Articolo 5 - Norme sul volontariato e sul lavoro retribuito
5.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5.2 L’Associazione dovrà iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5.3 L’Associazione dovrà inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5.4 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Articolo 6 - Organi
6.1 Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci,
- Il Consiglio Direttivo o Organo Amministrativo,
- Il Presidente,
- Il Comitato Scientifico,
- L’Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
- L’Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore.
6.2 L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
6.3 È espressamente esclusa qualsiasi forma di retribuzione delle cariche sociali. I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alla attività dell’associazione.
Articolo 7 - Assemblea dei soci
7.1 L’Assemblea generale dei soci è composta dai soci appartenenti alle diverse categorie ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente eletto, nella veste di Vice Presidente. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del programma di attività.
7.2 L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un
quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione.
7.3 La convocazione dell’assemblea ordinaria sarà fatta dal Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno ora e luogo della riunione e dell'elenco delle materie da trattare, da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma che consenta comunque un riscontro della ricezione.
7.4 L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l’Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante.
7.5 È compito dell’Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione, che assumerà tale carica all’inizio dell’anno solare successivo a quello della nomina;
- eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
- determinare l’ammontare della quota sociale;
- deliberare in merito alla proposta avanzata dal Consiglio Direttivo per la nomina dei Soci onorari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
7.6 L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
7.7 Le Assemblee in sessione straordinaria si tengono ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarle o quando ne faccia richiesta non meno di 1/5 (un quinto) dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.
7.8 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente entro un mese dalla delibera del Consiglio Direttivo o dalla presentazione della richiesta. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono comunicati ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita nei modi e forme di cui al precedente articolo
7.3. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
7.9 Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
7.10 Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. L’Assemblea delibera, inoltre, secondo le maggioranze previste dalla legge, su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
7.11 Ogni Socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
7.12 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7.13 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 8 - Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto dal Presidente in carica, dal Presidente eletto, dal Past President (Presidente uscente) e da 10 Consiglieri.
8.2 I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e non sono rieleggibili per il quadriennio immediatamente successivo. L’assemblea ordinaria dei soci provvede alla nomina ogni due anni di cinque consiglieri, in modo da assicurare continuità di gestione. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
8.4 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
8.5 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
8.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente (Presidente eletto); in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
8.7 In occasione dell’Assemblea ordinaria con all’ordine del giorno la nomina del Consiglio Direttivo saranno eletti 5 (cinque) nuovi Consiglieri tra quelli proposti dal Consiglio Direttivo e dai Soci, come previsto al precedente 8.2.
Le proposte delle candidature, sia da parte del Consiglio Direttivo, sia dei Soci, dovranno essere pubblicate sul sito web dell’Associazione almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea. Le candidature proposte dai Soci dovranno giungere alla Segreteria dell’Associazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea e dovranno essere sottoscritte da almeno 10 Soci in regola con la quota Societaria annuale. Ogni Socio può farsi promotore di una sola candidatura. L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto mediante votazione su schede elettorali non identificabili predisposte dalla commissione elettorale, recanti 5 (cinque) spazi liberi per l’indicazione dei nominativi dei Consiglieri da votare. A parità di voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione
all’Associazione.
8.8 Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti:
- il Segretario e il Tesoriere (cariche cumulabili da un unico soggetto), che rimangono in carica 4 (quattro) anni;
- il Coordinatore del Comitato Scientifico, che rimane in carica 4 (quattro) anni e che ha diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo, e i membri del Comitato stesso;
- la Commissione elettorale che è costituita dal Presidente in carica, dal Presidente eletto e da altri 3 (tre)componenti non appartenenti al Consiglio Direttivo. Essa vaglia le candidature dei consiglieri, dell’organo di controllo e dell’organo di revisione; organizza lo svolgimento delle elezioni.
8.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di: - redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea; - redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; - curare i rapporti con altre Società scientifiche nazionali e internazionali;
- istituire gruppi di studio ad hoc o commissioni operanti temporaneamente secondo apposito regolamento che definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata e il sostegno organizzativo;
- redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
- deliberare all’unanimità in merito alla qualifica di Socio onorario;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che
alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
8.9 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
8.10 Il diritto di voto all’interno del CD può essere esercitato da:
- il Presidente;
- i dieci Consiglieri eletti dai Soci, tra cui il Coordinatore del Comitato Scientifico;
- il Presidente eletto;
- il Past President.
8.11 La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente articolo;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 3 del presente Statuto.
Nel caso che uno dei Consiglieri cessi dalla carica, subentra, fino al completamento del mandato, il Socio che nella corrispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Articolo 9 - Presidente
9.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 9.2 Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati. Il Presidente rimane in carica due anni e non è rieleggibile per il biennio immediatamente successivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; riferisce in sede di Assemblea sull’attività svolta nei vari settori; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, firma gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; attende all’ordinaria amministrazione;
adotta, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di vacanza, i compiti del Presidente sono svolti dal
Presidente eletto. Il Presidente eletto entra a far parte del Consiglio Direttivo e subentra alla carica di Presidente dopo due anni di mandato. Il Presidente rimane nel Consiglio Direttivo per due anni dopo il termine del suo mandato con il ruolo di Past President.
9.3 La carica di Presidente si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 8, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 3 del presente Statuto. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 10 - Segretario
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del CD e dell’Assemblea, e alla regolare tenuta dei libri Sociali; collabora con il Presidente nella gestione, nonché nell’organizzazione delle manifestazioni
pubbliche dell’Associazione e nel trasmettere ai Soci le informazioni inerenti alle iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali. Il Segretario dura in carica 4 (quattro) anni.
Articolo 11 - Tesoriere
Il Tesoriere adempie alle incombenze amministrative demandategli dal CD; provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo da sottoporre all’Assemblea, per la relativa approvazione. Il Tesoriere dura in carica 4 (quattro) anni.
Articolo 12 - Organo di controllo
12.1 L‘organo di controllo viene nominato qualora sia obbligatorio per legge.
12.2 L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno a tre membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e non è rieleggibile. Se costituito in forma collegiale nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. 12.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione
È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile in assenza dell’organo di revisione;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 13 - Organo di revisione
L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da uno a tre membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. L’organo di revisione rimane in carica per 4 anni e non è rieleggibile. Se in forma collegiale nomina al proprio interno un Presidente. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche.
Articolo 14 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è diretto dal Coordinatore del Comitato stesso, eletto dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Coordinatore e rimangono in carica 4 (quattro) anni. Il Comitato Scientifico promuove iniziative atte alla realizzazione degli obiettivi culturali dell’Associazione, cura l’elaborazione del programma scientifico del congresso, nonché di altri eventi culturali (corsi di aggiornamento, simposi, linee guida nazionali).
Articolo 15 - Responsabilità degli organi sociali
I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
Articolo 16 - Libri sociali e registri
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile l’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari, se non occasionali. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie dagli stessi.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia. Gli Associati non hanno diritto di visionare detto Libro. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dell’Organo di Controllo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia. Gli Associati non hanno diritto di visionare detto Libro.
Articolo 17 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le disponibilità liquide sono depositate nel conto corrente intestato alla Associazione, cui hanno accesso, a firma congiunta, il Presidente e Tesoriere. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili di proprietà dell’Associazione. Tutti i beni dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai Soci. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività, l’Associazione può disporre delle seguenti entrate:
a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) contributi dei Soci, Enti o Associazioni;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) proventi da attività diverse ex art. 6 D.lgs. 117/2017;
f) proventi da raccolta fondi ex art. 7 D.lgs. 117/2017;
g) ogni altra entrata ammessa dal D.lgs. 117/2017.
Articolo 18 - Bilancio d’esercizio e sociale
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura di ogni esercizio l’Associazione deve provvedere alla redazione e approvazione del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio sociale ai sensi degli artt.13 e 14 del D.lgs. 117/17. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Associazione deve provvedere al relativo deposito presso gli uffici competenti (RUNTS). Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Una volta approvato il bilancio di esercizio deve essere pubblicato, a cura del Consiglio Direttivo, nel sito web dell’Associazione.
Articolo 19 - Conflitto d’interesse
I soci, i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione, se nominati, nonché i componenti nominati o designati dall’Associazione in organizzazioni, comitati, organismi sia interni che esterni e gli eventuali dipendenti e collaboratori in genere, devono agire con imparzialità e nell’esclusivo interesse pubblico e dell’Associazione. Chiunque si trovasse in conflitto di interesse, reale o potenziale, deve renderlo noto al Consiglio Direttivo mediante apposita dichiarazione.
Sono considerate situazioni di conflitto di interesse:
a. la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l’oggetto di decisioni cui il soggetto partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
b. la sussistenza di esistenti e/o preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
c. la sussistenza di rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con persone, enti od organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
d. l’appartenenza a categorie, associazioni, società o gruppi in virtù della quale il soggetto acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme. Nel caso in cui vi siano situazioni di conflitto di interesse il soggetto in conflitto, oltre a rendere la suddetta dichiarazione, deve astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione. Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito regolamento che individui, monitori e gestisca gli eventuali conflitti di interesse.
Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione
Oltre ai casi di estinzione di cui alla Normativa Applicabile, lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.
Articolo 20 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.